Diritto allo Studio – Precisazioni
Data:
7 Dicembre 2023
Si precisa che:
ai sensi dell’Art.1 del CCIR, è ammesso prioritariamente il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, incluso il personale in utilizzazione ed assegnazione provvisoria, sia che presti servizio a tempo pieno e pertanto con diritto alla fruizione completa del monte ore, sia in part–time con fruizione proporzionata all’incarico, comma 1) lettera A).
Il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, di cui alle successive lettera B) e C) del citato articolo è ammesso, nell’ordine, al beneficio nei limiti dei contingenti di cui al successivo art.3, subordinatamente al soddisfacimento delle domande del personale di cui alla precedente lettera A).
In estrema sintesi: in via prioritaria devono essere soddisfatte le istanze, regolari, del personale a tempo indeterminato, e successivamente quelle prodotte dal personale a tempo determinato, secondo l’ordine di priorità fissata dal successivo Art.6.
Ultimo aggiornamento
9 Aprile 2024, 11:14